allegatoa 

Comunicato

Facciamo presente che due dei soci fondatori dell’associazione sono architetti con trentennale esperienza lavorativa in area urbanistica e nel settore pubblico e privato. Uno dei quali, da poco, funzionario in quiescenza del MiBACT. Ci siamo poi avvalsi della consulenza di un Ingegnere urbanista ed ovviante di qualificata consulenza legale.

Abbiamo ricevuto la  risposta dal comune indirizzata anche alla sovrintendenza datata 29 luglio 2020, a cui abbiamo risposto con un ulteriore esposto. (sul nostro sito è disponibile il testo integrale www.associazioneilfortino.it).

La risposta fornita dal comune al MiBACT non tiene conto delle evidenze fornite nel nostro esposto del 28.07.2020.

Il Comune ritiene di aver rilasciato le autorizzazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

  • In realtà l’autorizzazione temporanea rilasciata (ad una rete d’imprese con sede legale nella stessa sede del Comune) si riferisce esclusivamente all’occupazione del suolo pubblico nelle tre aree interessate dalla manifestazione: Piazza Cresci, Porto, Piazza Vittorio Veneto, senza menzionare alcuna pedana.
  • Non sono in alcun modo menzionati i cartelli pubblicitari attualmente presenti in piazza Vittorio veneto e sul corso Vittorio Emanuele, per i quali probabilmente non viene pagata alcuna tassa di occupazione di suolo pubblico. L’autorizzazione non comprende in alcun modo impianti o cose in Corso Vittorio Emanuele.

Tale presa ufficiale di posizione, a nostro giudizio potrebbe configurare un grave abuso. Infatti, entrambe le installazioni sono carenti di autorizzazione: la pedana perché espressamente vietata dal regolamento di occupazione del suolo pubblico, i pannelli pubblicitari perché espressamente vietati dal PTPR della Regione Lazio (art.30 ex 29).

Viceversa il Comune cerca di giustificarne l’assenza invocando il  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31  (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), che, mirando esclusivamente alla semplificazione amministrativa, consentendo una semplificazione nella richiesta di autorizzazioni, non consente  una deroga agli eventuali vincoli esistenti. Ovvero la semplificazione è applicabile “se consentito”.

Qualora non si volesse accettare questo assunto, abbiamo analizzato un regolamento emanato dal  MiBACT che tende a meglio definire il campo di applicazione del DPR 2017/31, la  Circolare attuativa 42 2017 del MiBACT , che a nostro avviso derime qualunque eventuale dubbio circa l’applicabilità del DPR invocato dal Comune  In ben due punti:

  • Punto 7 pag.11 e 12 (in rif. all’art.5 del DPR 31).
  • Punto 6 pag.9

Si ribadisce la non applicabilità del decreto DPR invocato dal Comune al caso in oggetto.

Ciò premesso, si ritiene che il Comune non possa così disinvoltamente obliterare il divieto de quo che il Piano regionale a valenza paesaggistica categoricamente impone. Analoga considerazione vale per il regolamento comunale per occupazione di spazi ed aree pubbliche che si assume violato.

Quindi abbiamo di nuovo richiesto che, in assenza di regolari autorizzazioni, venga erogata la sanzione del reato amministrativo e l’immediata rimozione di eventuali opere abusive. Questo ai sensi e per gli effetti dell’art. 328 del codice penale, così come modificato dall’art. 16 della legge 16 aprile 1990, n. 86 e  Legge 7 agosto 1990 n. 241, diffidando il/i  responsabile/i  del procedimento a compiere quanto sollecitato, o ad esporre le ragioni del ritardo, con l’espresso avvertimento che, in difetto, sarà presentato un esposto alla competente autorità giudiziaria.   Riteniamo inconfutabile quanto affermato, ma temiamo che l’amministrazione possa perseverare nel suo disegno. Incurante del proprio patrimonio ed ora anche del rispetto della legalità.

Siamo ad Agosto ed è evidente qualunque pretestuosa scusa consentirebbe di raggiungere la fine della manifestazione, prevista il 30 settembre.

Inoltre temiamo che l’interesse economico e pubblicitario di una siffatta operazione per il coinvolgimento che mette in atto, possa determinare una situazione difficilmente modificabile, per via della prevedibile perdita di natura economica, nonostante l’illegittimità di quanto sopra esposto.

L’amministrazione non ci ha mai risposto. Abbiamo chiesto la scorsa settimana un colloquio con il comandante dei Vigili urbani, ma non abbiamo ricevuto risposta.

Se l’amministrazione pensa che così facendo ci sta sdegnando, sappia che a nostro avviso sta sdegnando il proprio patrimonio storico e culturale ed ora anche la legalità.

In caso di ulteriore inadempienza ci riserviamo di rivolgerci a tutte le figure istituzionali che ci possano ascoltare. Non escluso il Presidente della Repubblica. Inoltre agli esiti del nostro ultimo esposto, abbiamo dato mandato al nostro legale di valutare eventuali profili di reato. La presente per conoscenza è inviata anche alla Procura della Repubblica.

Da un punto di vista economico: il Comune incassa “gli spiccioli” dell’occupazione del suolo pubblico, ma verosimilmente paga l’energia elettrica per l’illuminazione della pedana (a carico dei cittadini. Unico beneficiario dell’operazione è la rete d’impresa.

Concludendo, se passasse l’interpretazione dell’amministrazione comunale, vorremo sapere, visto la mancanza di autorizzazioni relativa ai pannelli pubblicitari, se da domani chiunque lì potrà installare senza il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e senza richiedere alcuna autorizzazione.

                                                                                                                                   scarica qui l’esposto

                                                                                      scarica qui allegato Circolare 42 2017 del MiBACT  

il testo dell’esposto

Al Sindaco del Comune di San Felice Circeo – sede

Al Comando Polizia Locale Comune di San Felice Circeo – sede

Al Responsabile del Settore Urbanistico Comune di San Felice Circeo – sede

Al Segretario Comunale del Comune di San Felice Circeo – sede

Al responsabile del Servizio S.U.A.P  del Comune di San Felice Circeo – sede

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per le Province di Frosinone, Latina e Rieti

Via Pompeo Magno, 2 00192 Roma

Alla ASL di Latina; Dipartimento di Prevenzione – UOC Prevenzione Attiva e Sicurezza sede

Al Comando Stazione Carabinieri di San Felice Circeo- sede

p.c. Al Parco Nazionale del Circeo Sede

p.c. Alla Procura della repubblica di Latina

 

 

Oggetto: Esposto ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 328 del Cpv Codice Penale (come modificato dalla Legge 26 aprile 1990 n. 86 ) in risposta Nota del Comune di San Felice Circeo del 29.07.2020.

Il sottoscritto Giulio Schisani,  CF. SCHGLI55D23F839B , legale rappresentante dell’associazione ”Il Fortino”  costituita in San Felice Circeo (atto notaio Mazzarella del 3 ottobre 1987, Rep.n.67135,Racc.n.9646)  Codice Fiscale n.91013210595  attribuito il 10/10/1987.

La nostra Associazione da statuto opera per la seguente finalità: l’Associazione – apartitica e senza scopo di lucro – intende operare per la salvaguardia, la protezione e l’uso ottimale del patrimonio naturale, paesaggistico, culturale, architettonico e archeologico del Circeo.

Premettiamo che la nostra Associazione non ha alcuna ostativa da evidenziare in merito alle installazioni a fini pubblicitari in essere in alcune zone del nostro comune quali: il Lido e il Porto. Né in linea di principio contro iniziative di questo tipo, che siano compatibili con l’habitat in cui vengono espletate.

 

PREMESSO che

  • In data 11 luglio 2020 la nostra associazione ha denunciato pubblicamente la presenza in centro storico di impianti pubblicitari non in linea con l’uso ottimale del patrimonio paesaggistico, culturale, architettonico e archeologico del Circeo.
  • In data 16 luglio 2020 la nostra associazione ha inviato una cortese richiesta al sindaco, rivolgendosi esclusivamente a lui in quale rappresentante dell’Amministrazione e dell’intera Comunità. Evidenziando che l’area in oggetto, in pieno centro storico è soggetta ad una serie di innumerevoli vincoli e misure di salvaguardia, nonché regolamenti di gestione del comune stesso. Suggerendo lo spostamento in altri siti comunali, altrettanto frequentati.
  • In data 22 luglio 2020 la nostra associazione ha inviato un formale esposto a tutte le autorità competenti locali e non, chiedendo se le installazioni, ovvero pedana in legno in piazza Vittorio Veneto e i pannelli pubblicitari in piazza Vittorio Veneto e lungo il corso Vittorio Emanuele fossero dotate delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti rilasciate in base alle normative e ai regolamenti vigenti. Questo affinché gli uffici di indirizzo e di competenza potessero avviare gli opportuni controlli per la verifica di eventuali situazioni non legittime, adottando gli eventuali provvedimenti conseguenziali.
  • In data 27 luglio 2020 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti ha inviato Richiesta di Accertamenti Tutela beni D.Lgs. n°42/04, contenente tra l’altro: richiesta urgente riscontro in merito ad autorizzazioni eventualmente rilasciate e notizie di eventuali provvedimenti repressivi adottati.
  • In data 28 luglio 2020 la nostra associazione ha inviato un ulteriore formale esposto a tutte le autorità competenti locali e non, esplicitando due dei vincoli e divieti a nostro avviso non derogabili. Richiedendo, che In assenza di regolari autorizzazioni, fosse applicata la sanzione del reato amministrativo e l’immediata rimozione di eventuali opere abusive.  Diffidando inoltre  il/i  responsabile/i  del procedimento a compiere quanto sollecitato, o ad esporre le ragioni del ritardo, con l’espresso avvertimento che, in difetto, sarà presentato un esposto alla competente autorità giudiziaria chiedendo se le installazioni, ovvero pedana in legno in piazza Vittorio Veneto e i pannelli pubblicitari in piazza Vittorio Veneto e lungo il corso Vittorio Emanuele,  fossero dotate delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti rilasciate in base alle normative e ai regolamenti vigenti. Questo affinché gli uffici di indirizzo e di competenza possano avviare gli opportuni controlli per la verifica di eventuali situazioni non legittime, adottando gli eventuali provvedimenti conseguenziali.
  • In data 29 luglio 2020, il Comune di San Felice Circeo ha inviato una comunicazione contente: alcune  dichiarazioni di conformità delle pedane ed uno schizzo. Documentazione ininfluente ai fini del presente contesto. L’unica autorizzazione presente relativa all’ l’occupazione del suolo pubblico. La risposta data dal comune al MiBACT non tiene minimamente conto dei divieti che avevamo elencato nel nostro esposto del 28.07.2020.

PREMESSO CHE

  • Da oltre un mese sul suolo pubblico del centro storico di San Felice Circeo sono state realizzate varie installazioni di natura pubblicitaria. In particolare nell’area sottostante la torre dei Templari, in piazza Vittorio Veneto, una pedana in legno di circa 7×4 mq su cui è in esposizione un’Auto
  • sempre nella piazza Vittorio Veneto e lungo il corso Vittorio Emanuele sono posizionati a terra svariati pannelli pubblicitari.

Poiché quanto descritto

  • ha un rilevante impatto visuale che altera il paesaggio esistente
  • limita la fruibilità visiva e di movimento di questa parte di centro storico
  • costituisce un indiscutibile uso non ottimale di questa parte del patrimonio del paese
  • Stride negativamente con l’immagine che si vuole fornire del Centro storico nella manifestazione “il borgo dei borghi”
  • i pannelli pubblicitari rappresentano un ostacolo che limita, in alcuni punti, la circolazione pedonale e potrebbero rappresentare un problema in caso di emergenze .
  • l’installazione principale (pedana), di notte è illuminata da riflettori che alterano l’atmosfera notturna del luogo; inoltre non si comprende come vengano alimentati ed a spesa di chi.

Premesso inoltre che

l’area in oggetto è sottoposta svariati vincoli e misure di tutele e salvaguardia tra cui :

  • Parco Nazionale del Circeo istituito con RDL del 25-01-1934 e L.394 del 6-12-1991 (vincolo f093) e tutelato ai sensi di :
  • L.vo 42/2004 – Art. 142. Aree tutelate per legge
  • Piano del Parco – Art. 24 Tutela e valorizzazione del patrimonio di pregio storico, architettonico e ambientale
  • Area di notevole interesse pubblico (codice vincoli MBAC 120062-120063-120064) riguardanti la Fascia Costiera di Sabaudia e S. Felice Circeo, il Lago di Sabaudia, il Promontorio etc.., e tutelato ai sensi dell’ art. 134 comma 1 lettera a del D.Lgvo 42/2004, a cui si applicano le norme di cui al capo II (disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio) del PTPR (art.29).
  • 29 Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto

Tale articolo al comma 7 così recita: “la tutela è volta alla valorizzazione dell’ identità culturale e alla tutela dell’ integrità fisica attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti storici nonché delle visuali da e verso i centri antichi anche mediante l’inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla salvaguardia”

La tabella C dell’articolo  che riguarda le norme regolamentari, al punto 5.5 RIBADISCE la  salvaguardia della “QUALITÀ PAESISTICA”, specificando per le “installazioni temporanee” “la tutela e fruizione dei paesaggi dei centri storici”. “la tabella C che riguarda le norme regolamentari, “NON CONSENTE CARTELLONI PUBBLICITARI FATTO SALVO SEGNALETICA DI TIPO DIDATTICO”.

  • Centro Storico di San Felice Circeo (vincolo cs009) tutelato ai sensi dell’ art. 134 comma 1 lettera c del D.Lgvo 42/2004, a cui si applicano le norme di cui al capo IV del PTPR (art.43).
  • vincoli di natura architettonica e storica del MiBACT relativi:
  • Torre dei Templari (templari risalente al 1200 circa , ma di cui si hanno tracce già nel 1100).
  • Casa Canonica e – Locale Parrocchiale della Chiesa di S. Felice Martire
  • Casa dei Cavalieri (corrisponde a parte del palazzo baronale)
  • vicoli archeologici:
  • resti della cinta muraria
  • vari regolamenti comunali relativi a Piano del colore , regolamentazione della pubblicità nel centro storico e regolamento per l’occupazione del suolo pubblico del Comune di San Felice Circeo.

6.1) In particolare il REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 15/06/2018,

prevede espressamente all’Art 16,

comma9 lett.I

i)-“L’occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebi o tensostrutture è concedibile in occasione di manifestazioni a carattere pubblico (secondo la procedura indicata al punto 4 del presente articolo), dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e  ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale.” 

Mentre  il comma 9 lett.L

l)-Nelle vie e piazze con la pavimentazione rinnovata a seguito del programma di riqualificazione del centro storico di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 33 del 28/04/2006 e n. 64 del 25/09/2006 non è consentito coprire lo spazio concesso con pedane fisse o mobili, al fine di mantenerne la continuità della pavimentazione.

Presa visione della risposta del Comune del 29 luglio 2020,

 evidenziamo quanto segue

La risposta fornita al MiBACT non tiene conto delle evidenze fornite nel nostro esposto del 28.07.2020.

La risposta contiene due dichiarazioni di conformità delle pedane ed un disegno. Documentazione ininfluente ai fini del presente contesto. Nel merito si pone il dubbio, data l’area pubblica in cui è posto,  sulla conformità della realizzazione dell’impianto elettrico di alimentazione della pedana alla normativa vigente. (foto 1 – piazza vittorio Veneto e foto 2 piazza Dante)

  • L’autorizzazione temporanea rilasciata si riferisce esclusivamente all’occupazione del suolo pubblico nelle tre aree interessate dalla manifestazione: Piazza Cresci, Porto, Piazza Vittorio Veneto.
  • Non sono in alcun modo menzionati i cartelli pubblicitari attualmente presenti in piazza Vittorio veneto e sul corso Vittorio Emanuele. L’autorizzazione non comprende in alcun modo impianti o cose in Corso Vittorio Emanuele.
  • Quindi si ha conferma che alla data del 24 giugno non era stata rilasciata alcuna autorizzazione specifica in merito alle installazioni.
  • La pedana non era autorizzata, perché non autorizzabile
  • I pannelli non erano autorizzati, perché non autorizzabili

L’autorizzazione per occupazione del suolo pubblico, con molta precisione e attenzione, indica le prescrizioni da adottare per le “strutture”, ovvero “ “tende, pedane e vasi”.

Specificando il rispetto del regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico. In particolare all’art.19 comma 9 .

Viene inoltre prescritta l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni nel rispetto delle norme vigenti.

Analizzando la lettera di risposta inviata dal Comune al MiBACT.

Non si comprende la frase riportata nella lettera di risposta ovvero “ha ricevuto i relativi permessi comunali”.

Non si ritiene che l’assenza delle autorizzazioni possa essere giustificata invocando il  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31  (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

Questo decreto, mirante alla semplificazione amministrativa, consente una semplificazione nella richiesta di autorizzazioni, ma non una deroga di eventuali vincoli esistenti. Ovvero la semplificazione è applicabile “se consentito”.

Si ritiene che, in virtù dei vincoli esistenti, questa norma non sia applicabile.

Tale nostra valutazione viene rafforzata dalla Circolare attuativa 42 2017 del MiBACT (del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31) che al Punto 7 pag.11 e 12 (in rif. all’art.5 del DPR 31).  Di cui si riporta uno stralcio.

“L’articolo 5 intende affermare che la previsione delle modalità di realizzazione degli interventi, quali condizioni per la liberalizzazione o la sottoposizione all’autorizzazione paesaggistica semplificata, indicate per ciascuna voce degli allegati, non preclude la possibilità di divieti e di limiti sostanziali alla realizzabilità di taluni interventi in determinate aree territoriali che siano stabiliti in sede di “vestizione” dei vincoli o dal piano paesaggistico, ovvero dagli strumenti urbanistici locali, ivi inclusa la previsione di zona a tutela integrale. I soggetti, pertanto, non vantano sempre e comunque un diritto soggettivo pieno a realizzare senz’altro gli interventi elencati nell’allegato A, dovendo invece considerarsi fermi gli eventuali divieti di realizzazione di tali (o di altri) interventi, divieti imposti per determinate aree o per specifici immobili dal piano paesaggistico (o dalle regole d’uso eventualmente contenute nel singolo provvedimento di vincolo).

La così detta “liberalizzazione”, introdotta nell’allegato A, infatti, ha natura solo formale e procedurale, esclude, cioè, la necessità della previa autorizzazione ma non comporta una “liberalizzazione” del regime sostanziale degli interventi: ragion per cui il piano paesaggistico, ma anche lo strumento urbanistico, possono senz’altro dettare prescrizioni di inedificabilità assoluta in determinate aree, a fronte delle quali neanche gli interventi previsti dall’allegato A siano consentibili.

Quindi in virtù delle prescrizioni del PTPR (art.30 ex 29), il dpr 31 non era applicabile.

Inoltre la stessa Circolare attuativa 42 2017 del MiBACT  al Punto 6 pag.9  menziona testualmente:

“Si esclude dalla liberalizzazione le aree dichiarate di notevole interesse pubblico Ex art.136 lett. C (complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i nuclei storici ed i centri storici).

Può assumersi dunque che, affinché possa essere applicata l’esenzione dall’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui ai punti dell’allegato A indicati in premessa, detti interventi debbano riguardare edifici la cui costruzione sia successiva al 31 Dicembre 1945.”

concludendo

il sito interessato dalle installazioni pubblicitarie si assume rientrare tra i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1, lett. a) del codice dei beni culturali e del paesaggio, sicché lo specifico divieto in esame esplica efficacia diretta e si configura come inderogabile, non potendo essere, quindi, superato (ovvero eluso) dall’Amministrazione in forza delle previsioni del D.P.R. n. 31/2017, le quali rilevano unicamente per quelle opere ed interventi c.d. minori, privi di rilevanza paesaggistica.

Risultano al riguardo dirimenti – a nostro avviso – le disposizioni dell’art. 30 -ex art.29 del PTPR citato  e la relativa norma regolamentare, di cui al punto 5.5. della tabella C); quest’ultima norma, nel prevedere addirittura che i “cartelloni pubblicitari” …“non sono consentiti, fatto salvo segnaletica di tipo didattico” inequivocabilmente postula una chiara incompatibilità tra l’intervento in parola e l’interesse paesaggistico tutelato.

Ne deriva, secondo noi, che siffatto disposto normativo del Piano paesistico precluda con ogni evidenza ponderazioni tecnico-discrezionali, configurando un divieto assoluto.

La normativa paesaggistica risultante dalla pianificazione può, infatti, prevedere – come è noto – anche l’inibizione della realizzazione di determinati tipi di manufatti nel disciplinare le singole aree nel contesto di una considerazione complessiva e dettagliatamente articolata del territorio regionale. Si tratta, come può essere meglio verificato, di un potere pianificatorio ampiamente discrezionale, che nella specie è stato esercitato nella forma del divieto, con riferimento ad una specifica categoria di beni considerandone le particolari esigenze di tutela.

Del resto, il profilo autorizzatorio “a valle” non preclude la considerazione dei limiti nascenti “a monte” dalla pianificazione paesaggistica.

Ciò premesso, si ritiene che il Comune non possa così disinvoltamente obliterare il divieto de quo che il Piano regionale a valenza paesaggistica categoricamente impone. Analoga considerazione vale per il regolamento comunale per occupazione di spazi ed aree pubbliche che si assume violato.

Conclusivamente, la disciplina del DPR 31/2017 “non può consentire un tacito assenso per interventi vietati dalla normativa” (PTPR e regolamento comunale), quali sono quelli di che trattasi.

tutto ciò premesso, si Richiede

In assenza di regolari autorizzazioni, la sanzione del reato amministrativo e l’immediata rimozione di eventuali opere abusive.

Si Ritiene urgente la verifica e accertamento di quanto esposto e conseguenti provvedimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 328 del codice penale, così come modificato dall’art. 16 della legge 16 aprile 1990, n. 86 e  Legge 7 agosto 1990 n. 241.

diffidando

il/i  responsabile/i  del procedimento a compiere quanto sollecitato, o ad esporre le ragioni del ritardo, con l’espresso avvertimento che, in difetto, sarà presentato un esposto alla competente autorità giudiziaria, a cui ritiene di inviare la presente per conoscenza.

            Allegato : Circolare attuativa 42 2017 del MiBACT

San Felice Circeo 02/08/2020                                      

Associazione ”Il Fortino”

Codice Fiscale 91013210595 costituita il 10/10/1987,

il legale rappresentante