Ma dove sono questi 50% di spiagge libere dichiarate nel comune SFC, se il tratto maggiormente classificato libero è praticamente inaccessibile?

Il tratto da Torre Olevola alla fine del confine di comune consta di oltre 2 KM di spiaggia, la maggior parte classificate libere…. Ma..

come avevamo segnalato da tempo, le spiagge su Via Terracina, dopo Torre Olevola sono in totale stato di abbandono e quindi cannibalizzate su vari fronti.

Da inizio estate diversi residence che da sempre sono stati l’unica via di accesso alla spiaggia pubblica hanno chiuso in maniera parziale/totale l’accesso al mare.

Stiamo cercando di approfondire questo problema che potrebbe rappresentare l’ennesima voragine in termini di fruibilità del demanio. E ovviamente di gestione del territorio.

 Sotto l’esposto inoltrato il giorno 3 settembre  e di cui non abbiamo ancora esito di protocollazione al protocollo generale (per l’ennesima volta abbiamo dovuto sollecitare)

 

A :

Sindaco del Comune di San Felice Circeo – sede

Comando Polizia Locale – sede

Comando Stazione Carabinieri di San Felice Circeo- sede

 

prot. 72/2021                                                                    San Felice Circeo 03/09/2021

oggetto : Esposto per chiusura di un  accesso al mare Via Terracina civico n°100.

 

Il sottoscritto Giulio Schisani, CF. xxxxxxxxxxx, tel.xxxxxxxxxx legale rappresentante dell’associazione” Il Fortino” costituita in San Felice Circeo (atto notaio Mazzarella del 3 ottobre 1987, Rep.n.67135, Racc.n.9646) Codice Fiscale n.91013210595 attribuito il 10/10/1987, “per la salvaguardia, la protezione e l’uso ottimale del promontorio naturalistico, paesaggistico, culturale, architettonico e archeologico del Circeo”,

PREMESSO che

  • A seguito di segnalazioni di cittadini abbiamo verificato la situazione di seguito rappresentata.
  • Il piano regolatore originario (approvazione dalla Giunta della Regione Lazio N°5736 del 26/11/1979) prevedeva al fine di salvaguardare la libera fruibilità del demanio accessi liberi al mare nei residence.(sott.B3, Pag 9 “…strade di penetrazione al mare”).
  • A fine degli anni 80 il Comune di San felice Circeo commissionò uno specifico piano di zona al Mario di Genua, finalizzato alla definizione degli accessi al mare sul tratto da Torre Olevola in poi.

ESPONE che

  • Il residence XXXXXXXXXXXXXXXXXX  situato su via Terracina n. xxxx, che da oltre 40 anni ha sempre consentito l’accesso ai cittadini per recarsi in spiaggia libera in qualsiasi ora del giorno e della notte, a seguito di una ordinanza comunale, la n. 14 del 10.05.2021(che prevedeva divieto di balneazione nelle ore notturne), successivamente modificata con sentenza del Tar nella 27 del 14.07.2021, ha chiuso  l’accesso indistintamente a tutte le persone dalle ore 21:00 alle ore 08:00 del giorno successivo (foto allegate).
  • Altra cosa grave è che ci sia una barriera architettonica (paletto) che non consente l’ingresso ai disabili provvisti di ausili mobili, carrozzina ecc…
  • Di fatto il cancello, comandato da remoto, è spesso è chiuso anche nelle ore diurne.

Poiché

  • La motivazione originale ovvero il divieto di balneazione nelle ore notturne è superata dalla successiva ordinanza comunale la 27 del 14.07.2021.
  • La discesa in oggetto è l’unica in un lungo tratto di Via Terracina.
  • La discesa in oggetto da accesso, dalla strada pubblica, ad un lungo tratto di spiaggia pubblica, per cui è evidente la gravita della situazione ai fini della fruibilità totale di tutto il lungomare oltre che per l’accessibilità della spiaggia in caso di emergenza.
  • Al momento non ci è dato di sapere se la discesa in oggetto a suo tempo fosse privata (su questo faremo approfondimenti), ma è evidente che tale dettaglio è insignificante perché la stessa è stata per oltre 50 anni considerata di pubblico transito, quindi di “uso pubblico”.
  • La discesa in oggetto si caratterizza per la sua utilità pubblica, essendo, per definizione, destinato al transito anche occasionale di persone. Volto alla realizzazione di un apprezzabile interesse generale di conoscenza paesaggistica, di esplorazione dei luoghi od anche solo finalizzato a consentire la fruibilità di un luogo.
  • L’accertata esistenza del percorso in oggetto è suffragata da riferimenti storico-geografici e spesso consacrata anche da documentazione privata o pubblica, configura una concreta limitazione legale della possibile proprietà privata del bene su cui insiste in funzione del suo uso pubblico, come avviene pacificamente per la strada

L’ uso pubblico si sostanzia in una servitù di passaggio a favore di tutti i cittadini.

Si segnalano a tale proposito alcune importanti decisioni e strumenti per intervenire:

  1. Il Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. IV 10 gennaio 1997, n. 29 si è così espresso:

“Le strade vicinali sono utilizzabili non solo dai proprietari confinanti, ma anche dalla collettività e, per essa, dal comune che la rappresenta. Pertanto è legittimo il provvedimento con cui il comune esercita il potere di autotutela possessoria ex art. 378, legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F e artt. 15 e 17 decreto legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, ordinando la rimozione delle opere che impediscono il transito attraverso una strada vicinale.”

“L’ordine di apertura al pubblico transito di una strada vicinale è legittimo anche se la strada non sia iscritta nell’elenco di quelle vicinali, poiché tale iscrizione ha funzione non costitutiva, ma meramente dichiarativa”.

  1. L’art.54 dell’attuale TUEL Testo Unico Enti Locali che consente al Sindaco di poter operare una remissione nel possesso a favore della collettività tramite apposita ordinanza. Così come stabilito da numerose sentenze del TAR non è necessario che vi sia un provvedimento amministrativo precedente alla chiusura della strada privata che la qualifichi ad uso pubblico. Appare sufficiente che vi sia una servitù di uso pubblico di fatto, vale a dire che da tempo immemorabile una moltitudine indeterminata di cittadini abbia utilizzato il passaggio pedonale (come nel caso della discesa Da Moravia). È del tutto irrilevante, dunque, che il condominio risulti – dagli atti dei pubblici registri – il titolare della via e che provveda alla sua manutenzione a proprie spese.

Per l’esercizio di tale potere è necessario secondo la giurisprudenza che ricorrano quindi i seguenti elementi atti a qualificare una strada privata, quale strada privata ad uso pubblico:

  • il passaggio sia esercitato da tempo immemorabile;
  •  intrinseca idoneità del bene a garantire un interesse pubblico; 
  • l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone per soddisfare un interesse pubblico generale.

 Esistono innumerevoli sentenze che si pronunciano in merito a casi simili, per i quali è stato applicato tale principio di diritto; ne menzioniamo:

  • Tar Lazio, sez. Latina, sent. n. 128/2018.
  • Consiglio di Stato sez. VI 20 giugno 2016 n. 2708.

            Inoltre:

  • Stato, sez. V, 30 aprile 2015, n. 2196; sez. VI, 26 aprile 2018, nn. 2519 e 2520.
  • Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 5.
  • Con. Stato, sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4791 e 16 febbraio 2017, n. 713.
  • Stato, sez. II, 12 maggio 2020, n. 2992.
  • A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 17 marzo 2020, n. 3316.
  • T.A.R. Veneto, sez. I, 14 febbraio 2017, n. 151.
  • T.A.R. Toscana, sez. I, 7 maggio 2015, n. 279 e 19 maggio 2003, n. 1926.
  • Cass. Civ., sez. unite, Ordinanze 17 marzo 2010, n. 6406 e 27 gennaio 2010, n. 1624.

 

  1. Il Regolamento della Regione Lazio del 12 Agosto 2016 n. 19 BUR 16 Agosto 2016 n. 65 che Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, prevede:

Art. 13 (Varchi di accesso all’arenile)

I comuni prevedono di norma varchi di accesso all’arenile nella misura di uno ogni 300 mt di costa. laddove nel raggio di 300 mt non siano presenti spiagge libere o spiagge libere con servizi che possano assolvere alla suddetta funzione è obbligatoria la realizzazione di un varco, anche nelle more dell’approvazione del pua comunale.

 L’accesso in oggetto era soggetto ad “uso pubblico” dal Piano Regolatore (approvazione dalla Giunta della Regione Lazio N°5736 del 26/11/1979).

  • L’accesso in oggetto è tra quelli indicati dallo studio del geom. Mario di Genua: “libero accesso”.

tutto ciò premesso, si segnala

quanto sopra esposto, perché gli uffici di indirizzo e di competenza possano avviare gli opportuni controlli per la verifica di eventuali situazioni non legittime e adottando gli eventuali provvedimenti conseguenziali.

                                                                 si chiede

al sig. Sindaco di San Felice Circeo di intervenire, affinché, con gli strumenti legali indicati nella presente o con i mezzi che riterrà più idonei, si riattivi l’accesso al mare, ripristinando un diritto ormai non più alienabile, nell’interesse del bene comune e del Comune di San Felice Circeo.

                                                                                                Associazione IL Fortino

 

 

 

 

Il Fortino
Centro storico belvedere Circeo - Il Fortino