In data 17-09-2020 a seguito dei nostri esposti abbiamo ricevuto una risposta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) , sollecitata da un intervento della Prefettura di Latina.(sotto il link per scaricare).
Sintetizzando i nostri esposti al Mibact riguardavano:

  • L’ allestimento di una pedana espositiva (sulla quale è stata esposta una vettura di notevoli dimensioni) vietata dal Regolamento di Occupazione di Suolo Pubblico Comunale
  • Una diffusa cartellonistica pubblicitaria sparsa nel Centro Storico priva di alcuna autorizzazione e che non paga occupazione di suolo pubblico.

Su tali argomenti purtroppo il Mibact ha completamente ribaltato la tesi formulata nella prima nota del 27 luglio (contenente richiesta urgente riscontro in merito ad autorizzazioni eventualmente rilasciate e notizie di eventuali provvedimenti repressivi adottati).  
La Sovrintendenza sostiene che tali interventi rientrino tra quelli liberalizzati dal DPR 31/2017 (sulla semplificazione amministrativa) e quindi, non necessitino di Autorizzazione Paesaggistica.

Nonostante ciò gli allestimenti eseguiti avrebbero  dovuto rispondere al “criterio generale di lieve entità e di scarso o nullo impatto paesaggistico” richiamato dalla normativa.

Non ci risulta che sia così in quanto le dimensioni degli impianti istallati hanno un notevole impatto nella percezione visiva degli spazi pubblici del centro storico (vedi foto sotto), la cui tutela è prevista, di fatto, dalle numerose norme presenti sul territorio.

Approfondendo, la risposta della Soprintendenza, in merito alla cartellonistica, il Mibact paradossalmente ribalta la logica delle prescrizioni del PTPR  (Piano Territoriale Paesistico Regionale) che la vietano, assumendo come motivazione che in tale divieto non è specificata la natura temporanea o permanente dei manufatti e che si debba riferire solo a interventi in grado di influire in maniera definitiva sul contesto paesaggistico.

A riguardo riteniamo che PROPRIO IN ASSENZA DI PRESCRIZIONI TEMPORALI LA NORMA VA INTERPRETATA IN MANIERA PIÙ RESTRITTIVA COME DIVIETO ASSOLUTO; l’analisi della casistica degli interventi consentiti dal PTPR (composta nel nostro caso di ben 14 pagine) è talmente dettagliata che è riduttiva l’ interpretazione soggettiva del Mibact.

Vogliamo appunto citare il comma 6 dell’art.30 del PTPR che, evidenziando gli scopi di detto piano in relazione ai centri storici, così recita:  LA TUTELA È VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ CULTURALE E ALLA TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA ATTRAVERSO LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO E DEI TESSUTI STORICI NONCHÉ DELLE VISUALI DA E VERSO I CENTRI ANTICHI ANCHE MEDIANTE L’INIBIZIONE DI TRASFORMAZIONI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALVAGUARDIA.

Va evidenziato che le norme del PTPR possono essere legittimamente più restrittive delle norme generali di tutela delle leggi nazionali proprio perché entrano nel dettaglio di situazioni specifiche e come tali vanno applicate.

D’ altronde la salvaguardia della percezione e delle visuali del centro storico va esercitata in modo permanente, altrimenti che tutela sarebbe se ogni 120 giorni (magari con più operatori economici contemporaneamente) la normativa consentisse di inserire nuovi elementi turbativi anche se diversi da quelli precedenti ?

In merito alla pedana avevamo evidenziato come il Regolamento di Occupazione di Suolo Pubblico Comunale ne vietasse la posa per tutelare la  pavimentazione in pietra utilizzata  per riqualificare il centro storico, ma nella sua lettera la Soprintendenza (MiBACT) non ne fa alcun cenno.

Siamo pertanto delusi e indignati dalla risposta ricevuta dal Mibact che si sofferma solo su discutibili  e contradditorie questioni amministrative  senza entrare nel  merito della questione posta.

La riteniamo  non adeguata alla salvaguardia del nostro centro storico, e ciò ci preoccupa anche per  la pregressa  esperienza  vissuta  a seguito DEGLI IRREPARABILI DANNI ARRECATI DIRETTAMENTE CON UN “RESTAURO”, APPALTATO E DIRETTO (dalla Sovrintendenza per il Lazio) NEL 1988 AL NOSTRO INESTIMABILE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, CHE HA DISTRUTTO PER SEMPRE IL PRIMO TRATTO – IL PIÙ IMPORTANTE, QUELLO DELL’INGRESSO ALL’ACROPOLI –  DELLE MURA CICLOPICHE. Oltre 40 metri lineari di mura smontate e tagliate arbitrariamente a pezzi e successivamente rimontate. Basta recarsi sul posto per vedere la grande differenza di tessitura muraria nel primo tratto, oggetto dei lavori di “restauro” e il tratto finale, salvato dalla nostra associazione che all’alba di un giorno di settembre del 1988 occupò il cantiere. Trovammo quello che si vede nelle foto che trovate nella pagina della nostra storia (www.associazioneilfortino.it/storia ) .  Danno al quale mai fu posto rimedio a distanza di 32 anni. Ricordiamo che alti funzionari della Sovrintendenza furono rinviati a giudizio, ma il processo purtroppo fini in prescrizione, anche grazie all’assenza del Comune, che ritenne di non doversi costituire parte civile.

Riteniamo che l’interpretazione del Mibact insieme all’assenza di autorizzazione Comunale, in merito alla posa della cartellonistica pubblicitaria, crei un precedente allarmante: chiunque può realizzare allestimenti pubblicitari, di qualsiasi natura  e dimensioni che durino meno di 120 gg. Il prossimo anno ci potrebbero essere ben altre aziende interessate ad occupare gratuitamente e senza autorizzazione il nostro centro storico.

Vi facciamo inoltre presente che, Inoltreremo al MiBACT il nostro formale dissenso per la loro risposta, invitandoli ad attuare una più alta sorveglianza nel nostro territorio.

Negli ultimi tempi abbiamo ricevuto svariate segnalazioni che denotano come la Sovrintendenza opera sul nostro territorio,  dedita a raccogliere anfore ed ancore, invece di vigilare sul patrimonio.

Ma su questo tema torneremo presto.

Rimangono aperte le questioni sul mancato rispetto del Regolamento di Occupazione del Suolo Pubblico e sulla Sicurezza degli impianti che alimentano la pedana che coinvolgono Comune ed ASL . Unitamente a queste due problematiche evidenzieremo il mancato rispetto della legge 241 (norma sulla trasparenza) e dell’ dell’art. 328 del Cpv Codice Penale.

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