Al Sindaco del Comune di San Felice Circeo

sede

Regione Lazio  – Presidenza

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Latina;

sede

Comando Stazione Carabinieri di San Felice Circeo;

sede

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Terracina;

sede

Tenenza della Guardia di Finanza di Sabaudia;

sede

ASL di Latina;

sede

Gruppo Comunale di Protezione Civile di San Felice Circeo;

sede

Responsabile Ufficio Demanio Marittimo;

Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina;

sede

Regione Lazio – Area Economia del Mare;

sede

Istanza

Oggetto: istanza relativa a ordinanza N. 36  Del 15-06-2020 avente per oggetto MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA  COVID-19 PER LE ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE). ORDINANZA AI SENSI DELL’ART.50,COMMA 5 DEL TUEL E DELLART. 117 DEL D.LGS N. 112 DEL 31 MARZO 1998 A SEGUITO DELLE ORDINANZE DELLA REGIONE LAZIO N.  Z000042 DEL 19 MAGGIO 2020 E N. Z00046 DEL 05 GIUGNO 2020.

Il sottoscritto Giulio Schisani , Nato a Napoli il 23.04.1955, CF. SCHGLI55D23F839B ,te.3358174371 legale rappresentante dell’associazione ”Il Fortino”  Codice Fiscale 91013210595 costituita il 10/10/1987,

PREMESSO

  1. Le aree di arenile e scogliera con libero accesso del comune di San Felice Circeo sono esigue e non proporzionate al flusso turistico in essere. Questo a causa delle innumerevoli strutture economiche private, ma soprattutto a causa di una perenne inesistente politica di protezione e sviluppo delle aree libere. Ad oggi esistono tratti di spiaggia liberi tra i diversi stabilimenti balneari. Questi tratti sono quelli di minor pregio perchè prospicenti i frangiflutti. Mentre per quanto concerne la scogliera, gli unici accessi fruibili sono quello oggetto di donazione negli anni 50 da parte del barone Aguet al Comune di San Felice Circeo. Si citano i due parchi del Faro e della Grotta delle Capre (ad essere onesti mal gestiti dal comune in termini di pulizia ordinaria) e due discese al mare, una delle quali impraticabile. L’accesso alla parte più cospicua del promontorio, tramite la strada delle Batterie (comprata negli anni 80 da un consorzio di privati per una cifra ridicola di 1 milione di lire), è tuttora controverso e oggetto di limitazioni.
  2. L’ordinanza fa seguito ad altro atto, che inspiegabilmente, e in controtendenza con le località turistiche limitrofe, vietava, fino a pochi giorni fa, la balneazione nelle aree di libero accesso.
  3. L’ordinanza prevede che gli stabilimenti balneari  si possano allargare occupando le spiagge libere come riportato testualmente  (1.2 “Estensione temporanea ex art. 24, comma 2, Regolamento cod. nav.”): ” I concessionari, in virtù dell’art. 24, comma 2, del Reg. cod. nav., possono richiedere in via straordinaria, a titolo di variazione, l’estensione su una superficie di spiaggia libera della zona concessa”.

L’ordinanza prevede:

“A seguito dell’istanza che dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 22 giugno 2020, l’Ufficio comunale per il Demanio Marittimo procede all’istruttoria nel rispetto della norma del codice della navigazione de quo, come indicato dalla nota della Regione Lazio acquisita al protocollo comunale n. 9074 del 22 maggio 2020.

I concessionari autorizzati all’estensione temporanea, devono garantire la pulizia, la sorveglianza, la sicurezza e l’assistenza ai bagnanti su una superficie lineare di spiaggia libera pari a quella concessa in estensione lineare.

  1. L’ordinanza definisce alcuni gravi divieti in merito alla fruibilità delle aree balneari di libero accesso. Ovvero che quelle che con “fronte mare” inferiore a 20 metri non siano fruibili, con divieto di accesso e balneazione.

Infatti da ordinanza in oggetto (Art. 2 “SPIAGGE LIBERE”) si cita:

“Le spiagge libere di cui alla lettera A (spiagge libere in prossimità di accessi al mare; spiagge libere presenti tra zone in concessione se inferiori a 20 metri lineari fronte mare). non sono fruibili per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica in corso. Sulle stesse, dunque, vige il divieto assoluto di sosta in qualsiasi forma.”

  1. L’ordinanza non prevede alcun tipo di limitazione all’ampliamento sulle spiagge libere. Ovvero non vengono fissati parametri a garanzia delle aree libere.
  2. L’ordinanza non prevede un limite temporale all’ampliamento concesso, ma si limita a definire l’evento “straordinario” e “temporaneo”, senza fissarne i termini.

Il menzionato ex art. 24, comma 2, Regolamento cod. nav. Non prevede l’ampliamento provvisorio o temporaneo delle concessioni, ma il semplice ampliamento, che quindi sarebbe da intendersi definitivo.

  1. La regione Lazio ha stanziato 6 MILIONI DI EURO PER I COMUNI DEL LITORALE (ordinanza regionale N°7874 del 19/05/2020)

Il provvedimento riporta testualmente:

“I fondi regionali potranno essere usati dai Comuni per mettere in campo tutte le azioni che riterranno necessarie per assicurare una frequentazione sicura degli arenili, in particolar modo le spiagge libere, e dei lungomari. …. Omissis…..Sei milioni di euro per aiutare i Comuni del Litorale a gestire spiagge libere e lungomare in tutta sicurezza durante la prossima stagione balneare. Questa la cifra che è stata stanziata con una delibera approvata dalla Giunta regionale in vista delle spese straordinarie che gli enti locali affacciati sul Tirreno dovranno sostenere per garantire ai turisti un accesso al mare senza rischi in un’estate che sarà caratterizzata da restrizioni dovute al perdurare dell’emergenza Coronavirus.”

“La somma verrà ripartita tra i Comuni litoranei in funzione di due parametri: la popolazione e la lunghezza di arenile libero – ossia delle spiagge libere e libere con servizi – del loro territorio ….omissis….. Le somme spettanti a ciascun ente locale, almeno 100.000 euro, sono riportate nella tabella allegata.”

“I fondi regionali potranno essere usati dai Comuni per mettere in campo tutte le azioni che riterranno necessarie per assicurare una frequentazione sicura degli arenili, in particolar modo le spiagge libere, e dei lungomari. Potranno quindi, a titolo di esempio, trovare soluzioni che assicurino il distanziamento sociale ed evitino assembramenti, intervenire per garantire una frequente pulizia e la sanificazione degli arenili, istallare servizi igienici, organizzare il servizio di salvamento durante la balneazione e la sorveglianza del litorale  …..”

Quindi l’importo spettante al Comune di San Felice Circeo è di 100.000,00 euro a fronte di un fronte mare libero pari a 3190 metri lineari, comprensivi della scogliera, che praticamente non fruibile.

Quindi  la Regione Lazio ha devoluto al nostro comune una cifra considerevole (100 mila euro), proprio per la gestione delle spiagge libere e aree costiere, al fine di renderle agibili in sicurezza, come sopra previsto dalla ordinanza regionale menzionata.

Poichè il provvedimento in oggetto

  • non prevede alcun tipo di limitazione all’ampliamento sulle spiagge libere:  questo potrebbe determinare il restringimento dei tratti di spiaggia libera esistenti, portandoli  sotto i 20 metri e quindi rendendoli  di fatto non fruibili, per effetto dello stesso provvedimento.
  • Potrebbe di fatto comportare la  soppressione di  tutti gli accessi al mare sul versante sud, ovvero le spiagge.
  • Di fatto è in controtendenza con gli orientamenti e direttive regionale che addirittura finanzia la gestione PUBBLICA delle aree demaniali libere.
  • In controtendenza con gli  altri comuni costieri limitrofi che non risulta abbiano preso simili iniziative.
  • Determinando una rilevante ulteriore limitazione delle aree balneari libere, potrebbe causare danno all’economia generale del paese, facendo perdere flusso turistico.
  • Farà sì che il costo della situazione determinata finiranno con  pagarla le fasce più deboli che non possono accedere alle strutture private, i cui prezzi sono risultano essere aumentati.

tutto ciò premesso, si richiede di sapere

  • per quale motivo l’Amministrazione Comunale non abbia determinato i termini dell’ampliamento concesso, ad es. definendo metrature di superfici o percentuali rispetto agli spazi liberi;
  • per quale motivo l’Amministrazione Comunale non abbia determinato i termini temporali dell’ampliamento concesso;
  • se l’ordinanza in oggetto, si configuri di fatto in una estensione definitiva e perenne delle concessioni private, a danno dei già carenti e limitati accessi liberi e quindi della collettività tutta.
  • per quale motivo l’Amministrazione Comunale, benchè beneficiaria di fondi specifici ed ingenti  per la gestione delle aree libere, stia delegando la gestione degli stessi a privati.
  • se  l’Amministrazione Comunale abbia valutato il verosimile danno economico futuro per l’intero paese determinato dalla probabile perdita di flusso turistico.
  • a quali iniziative o provvedimenti l’Amministrazione Comunale intende destinare i 100,00 euro stanziati dalla regione Lazio.
  • quali delle azioni “auspicate” dalla regione Lazio per la gestione delle aree libere (assicurare una frequentazione sicura degli arenili, in particolar modo le spiagge libere) , l’Amministrazione Comunale ha intrapreso e ritiene di intraprendere.

si richiede

l’immediata revoca dell’ordinanza in oggetto.

           Associazione IL Fortino

Il rappresentante Legale

Ing.Giulio Schisani

San Felice Circeo 16/06/2020